IL RETTORE Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1953, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico di Torino; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale; Visto il proprio decreto rettorale n. 1089/int. 88-89 del 27 ottobre 1989, relativo alle modifiche dello statuto del Politecnico (titolo I e III) e, in particolare, a quelle concernenti, in prima applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, il nuovo ordinamento della facolta' di ingegneria, basato su tredici corsi di laurea; Preso atto che il Ministero ritiene che, nell'attuale situazione normativa, possano essere inseriti nei nuovi statuti solo i corsi di laurea elencati nel piano quadriennale nonche' quelli che provengono dalla trasformazione di corsi gia' esistenti; la qualcosa escluderebbe l'inserimento in statuto dei nuovi corsi di laurea in ingegneria dei materiali, ingegneria delle telecomunicazioni ed ingegneria edile; Viste le ulteriori deliberazioni adottate in merito dagli organi accademici del Politecnico; Valutata, pertanto, l'opportunita' di sospendere temporaneamente il proprio decreto rettorale n. 1089/int. 88-89 del 27 ottobre 1989, in attesa che nuove auspicate disposizioni legislative favoriscano l'attuazione dell'ordinamento della facolta' di ingegneria di questo Ateneo nella sua forma completa, cosi' come previsto nel suddetto decreto rettorale, di tredici corsi di laurea, compresi quelli di ingegneria dei materiali, ingegneria delle telecomunicazioni ed ingegneria edile; Riconosciuta la particolare necessita' ed urgenza di decretare entro il 31 ottobre 1989 le nuove modifiche statutarie della facolta' di ingegneria, allo scopo di consentire l'attivazione, a partire dal prossimo anno accademico 1989-90, di alcune delle lauree del nuovo ordinamento di ingegneria, ritenendo, in ogni caso, che trattasi di un intervento temporaneo anticipatorio di quanto previsto dal decreto rettorale n. 1089/int.88-89 del 27 ottobre 1989; Decreta: Art. 1. In via transitoria, al solo fine di permettere la attivazione, per il prossimo anno accademico 1989-90, del nuovo ordinamento della facolta' di ingegneria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, ed in attesa che nuove disposizioni legislative consentano l'inserimento nel medesimo statuto dei corsi di laurea in ingegneria dei materiali, ingegneria delle telecomunicazioni ed ingegneria edile, il decreto rettorale n. 1089/int. 88-89 del 27 ottobre 1989 e' temporaneamente sospeso e privo di efficacia.