IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  del  Politecnico di Torino, approvato con regio
decreto 14 ottobre 1926,  n.  2284,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1953, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
maggio 1989;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1989;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche del Politecnico di Torino;
  Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;
  Visto  il  proprio  decreto  rettorale  n.  1089/int.  88-89 del 27
ottobre 1989, relativo alle modifiche dello statuto  del  Politecnico
(titolo  I  e  III) e, in particolare, a quelle concernenti, in prima
applicazione del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  20
maggio  1989,  il  nuovo  ordinamento  della  facolta' di ingegneria,
basato su tredici corsi di laurea;
  Preso  atto  che  il Ministero ritiene che, nell'attuale situazione
normativa, possano essere inseriti nei nuovi statuti solo i corsi  di
laurea  elencati nel piano quadriennale nonche' quelli che provengono
dalla  trasformazione  di   corsi   gia'   esistenti;   la   qualcosa
escluderebbe  l'inserimento  in  statuto dei nuovi corsi di laurea in
ingegneria  dei  materiali,  ingegneria  delle  telecomunicazioni  ed
ingegneria edile;
  Viste  le  ulteriori  deliberazioni adottate in merito dagli organi
accademici del Politecnico;
  Valutata, pertanto, l'opportunita' di sospendere temporaneamente il
proprio decreto rettorale n. 1089/int. 88-89 del 27 ottobre 1989,  in
attesa  che  nuove  auspicate  disposizioni  legislative  favoriscano
l'attuazione dell'ordinamento della facolta' di ingegneria di  questo
Ateneo  nella  sua  forma  completa, cosi' come previsto nel suddetto
decreto rettorale, di tredici corsi di  laurea,  compresi  quelli  di
ingegneria  dei  materiali,  ingegneria  delle  telecomunicazioni  ed
ingegneria edile;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  ed  urgenza di decretare
entro il 31 ottobre 1989 le nuove modifiche statutarie della facolta'
di  ingegneria, allo scopo di consentire l'attivazione, a partire dal
prossimo anno accademico 1989-90, di alcune delle  lauree  del  nuovo
ordinamento  di  ingegneria, ritenendo, in ogni caso, che trattasi di
un intervento temporaneo anticipatorio di quanto previsto dal decreto
rettorale n. 1089/int.88-89 del 27 ottobre 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  In  via transitoria, al solo fine di permettere la attivazione, per
il prossimo anno accademico  1989-90,  del  nuovo  ordinamento  della
facolta'  di  ingegneria  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio  1989,  ed  in  attesa  che  nuove  disposizioni
legislative  consentano  l'inserimento nel medesimo statuto dei corsi
di   laurea   in   ingegneria   dei   materiali,   ingegneria   delle
telecomunicazioni  ed  ingegneria  edile,  il  decreto  rettorale  n.
1089/int. 88-89 del 27 ottobre  1989  e'  temporaneamente  sospeso  e
privo di efficacia.